Statuto

Repertorio n. 20175 Raccolta n. 13814
VERBALE DI ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE “PUBBLICA ASSISTENZA CASENTINO – ONLUS”

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di ottobre
(28 ottobre 2020)

In Castel Focognano, frazione Rassina, via Filippo Turati n. 38, essendo le ore
19,40 (diciannove virgola quaranta).
Davanti a me GIACOMO PIERACCINI, Notaio in Arezzo (AR), iscritto nel Collegio Notarile di Arezzo,

è comparso il Signor:

TELLINI Luca, nato a Bibbiena (AR) il 3 febbraio 1971, per la carica domiciliato presso la sede dell’Associazione infrascritta.
Comparente detto, della cui identità personale io Notaio sono certo, interviene al presente atto e lo richiede non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente
dell’Associazione “PUBBLICA ASSISTENZA CASENTINO – ONLUS”, con sede legale in Castel Focognano (AR), frazione Rassina, via Cavour n. 2, codice fiscale
01065700518, (di seguito per brevità denominata “Associazione”), Associazione iscritta al n. 164 nel Registro delle Persone Giuridiche (registro regionale di cui all’art. 7 comma 1 del D.P.R. 10 febbraio 2001 n. 361 – Legge Regione Toscana 24 aprile 2001 n. 19, D.P.G.R. 17 luglio 2001 n. 31/R) e già iscritta nel
competente Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, ai sensi della Legge Quadro 266/91 e della Legge Regionale 28/1993 (già Legge Regionale 5/85) e successive modificazioni in data 19 settembre 1994 al n. 901.
Di detta Associazione il comparente mi dichiara di avere indetto, ai sensi dell’articolo 11 del vigente statuto, in questo luogo, giorno ed ora, in seconda convocazione, essendo la prima, indetta per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 18,15 (diciotto virgola quindici), sempre presso questo luogo, andata deserta, l’assemblea generale degli associati per discutere e deliberare sul seguente

  1. Approvazione nuovo statuto associativo (come rpevisto dalla riforma del codice del terzo settore L.117/17) alla presenza del Notaio Dott. G. Pieraccini;
  2. Nomina Sindaco Unico;
  3. Approvazione Bilancio Economico – Patrimoniale Anno 2019;
  4. Varie ed eventuali.

 

A norma del vigente Statuto e con il consenso di tutti i presenti, assume la presidenza dell’assemblea il costituito Presidente del Consiglio Generale, signor TELLINI Luca, il quale constata e mi dichiara:
– è presente il Consiglio Generale nelle persone dei componenti risultanti dall’elenco presenze che si allega al presente atto sotto la lettera “A”, per
farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa ricevutane dal Comparente;
– del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri non è presente alcun membro;
– che sono presenti, in proprio e per regolare delega conservata agli atti dell’Associazione, numero 24 (ventiquattro) associati su complessivi numero 777 (settecentosettantasette) associati, meglio indicati nel Foglio Presenze che al presente atto si allega sotto la lettera “B”, per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa ricevutane dal Comparente;
– di avere accertato l’identità e la legittimazione d’intervento nella presente assemblea dei presenti;
– che la presente assemblea è validamente costituita, ai sensi dell’articolo 12 (dodici) del vigente Statuto, e che può validamente deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Prendendo la parola sull’ordine del giorno il Presidente preliminarmente ricorda all’assemblea che l’Associazione fu costituita con atto pubblico ai rogiti Notaio Antonino Fabrizio già di Arezzo in data 19 febbraio 1983, repertorio n. 67345, raccolta n. 3344, registrato in Arezzo in data 24 febbraio 1983 al n. 943 vol. 10.
Continua il presidente, su quanto posto all’ordine del giorno, illustrando all’assemblea i motivi che rendono necessaria l’adozione di un nuovo testo di
Statuto che recepisca la normativa relativa al Codice del Terzo Settore introdotto con il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, precisando altresì la necessità di
modificare la denominazione dell’Associazione in “PUBBLICA ASSISTENZA CASENTINO – ODV”, sempre comunque nel rispetto della normativa dettata dal D.lgs. 117/2017 per le Organizzazioni di Volontariato e secondo i requisiti previsti dalla Legge 266/91, Legge Quadro sul Volontariato.
Continua il Presidente precisando altresì che solo in seguito all’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) e all’iscrizione dell’Associazione in detto registro, l’Associazione medesima acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore e farà seguire alla denominazione anche
l’acronimo “ETS”. Pertanto, fino alla suddetta iscrizione, dell’acronimo “ETS” non sarà fatto uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Conseguentemente, il nuovo Statuto Sociale si comporrà di numero 34 (trentaquattro) articoli, in luogo degli attuali numero 29 (ventinove) articoli;
detto Statuto si allega al presente atto sotto la lettera “C”, per farne parte integrante e sostanziale.
Detto nuovo statuto, precisa inoltre il Presidente, è già stato prima d’ora messo a disposizione di tutti gli Associati, i quali ne hanno in precedenza analizzato e conosciuto i contenuti.
Udita la relazione del Presidente, l’assemblea con voto favorevole dei presenti aventi diritto al voto, mediante alzata di mano, all’unanimità,

  1. di riformulare integralmente ed in ogni sua parte e di approvare ed adottare per il prosieguo della vita dell’Associazione il nuovo testo di Statuto, composto di numero 34 (trentaquattro) articoli, già allegato al presente atto sotto la lettera “C”;
  2. di modificare la denominazione dell’Associazione in “PUBBLICA ASSISTENZA CASENTINO – ODV”;
  3. di prendere atto che solo in seguito all’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) e all’iscrizione dell’Associazione in detto registro, l’Associazione medesima acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore e farà seguire alla denominazione anche l’acronimo “ETS”. Pertanto, fino alla suddetta iscrizione, dell’acronimo “ETS” non sarà fatto uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico;
  4. di conferire espresso mandato al Presidente per l’adempimento di tutte le conseguenti formalità richieste dalla legge e dalle Autorità competenti, ivi compresa l’eventuale presentazione della domanda di iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo settore.

Il presente atto è esente dall’imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall’art. 8 della L. 266/91.
La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata, stante l’emergenza sanitaria e il fatto che detto nuovo statuto, è già stato prima d’ora messo a disposizione di tutti gli Associati, i quali ne hanno in precedenza analizzato e conosciuto i contenuti.
Non essendovi più null’altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore 20 (venti).

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Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del regolamento UE 679/2016 GDPR, le parti, in proprio e/o come rappresentate:
– dichiarano di aver ricevuto da me Notaio tutte le informazioni sulla protezione dei dati personali e di esprimere il consenso al trattamento dei suddetti dati, anche se qualificabili come “categorie particolari di dati personali”, ad ogni fine di legge, per cui gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi;
– confermano di aver prestato detto consenso anche in relazione alla fase istruttoria relativa al presente atto (compresa la eventuale comunicazione tramite invio di minute a terzi e quant’altro);
– prestano infine già da ora, fino ad eventuale diversa determinazione scritta da inoltrarmi con lettera raccomandata, il detto consenso anche per il rilascio da parte di me Notaio, di copie del presente atto e/o della fattura relativa alla prestazione professionale, il tutto eventualmente anche in via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, rinunciando ad eccezioni al riguardo.
Di quest’atto, parte scritto di mia mano e parte dattiloscritto da persona di mia fiducia in due fogli per cinque facciate fin qui, ho dato io Notaio lettura a
tutti i presenti, che lo dichiarano conforme verità e con me sottoscrivendosi il solo costituito a norma di legge in calce ed a margine.

firmato:
Luca Tellini
Giacomo Pieraccini Notaio L.S.

Allegato C ad atto n. 13814 di raccolta

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

“PUBBLICA ASSISTENZA CASENTINO – ODV ”

ART.1 – COSTITUZIONE – SEDE – DURATA
È costituita un’organizzazione di volontariato associazione denominata “PUBBLICA ASSISTENZA CASENTINO – ODV”, di seguito anche semplicemente la “Associazione”. L’associazione ha sede in Castel Focognano, Località Rassina. La sua durata è indeterminata.

ART.2 – STATUTO- REGOLAMENTO
L’associazione “PUBBLICA ASSISTENZA CASENTINO ODV” è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del decreto legge n. 117/2017, e sue successive integrazioni e modificazioni, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea degli associati potrà emanare dei regolamenti che disciplinino, nel rispetto dello statuto, alcuni specifici aspetti relativi all’organizzazione della attività.

ART.3 – EFFICACIA ED INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO
Gli aderenti all’organizzazione sono vincolati al rispetto del presente statuto, dei regolamenti e delle delibere emanate dagli organi associativi.
Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della associazione, ed è interpretato secondo le norme dell’interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’art.12 delle Preleggi del Codice Civile.

ART 4 – SCOPI E FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione “PUBBLICA ASSISTENZA CASENTINO – ODV” è apartitica e aconfessionale, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
umanitarie e culturali mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di seguito elencate,
avvalendosi in modo determinante e prevalente dell’attività spontanea, personale e gratuita dei suoi aderenti. L’associazione è costituita da un numero illimitato di cittadini liberamente associati, desiderosi di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.
Gli associati dichiarano di accettare lo statuto, le finalità dell’associazione e si impegnano ad adoperarsi per il loro conseguimento.
L’Associazione persegue gli scopi fondamentali e svolge le attività seguenti:
a) organizzare e gestire gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, ivi compreso il soccorso e il trasporto mediante
ambulanza di ammalati e feriti;
b) provvedere al trasporto sanitario e sociale con mezzi adeguati allo scopo;
c) organizzare e gestire servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriali, o domiciliari, anche infermieristiche o riabilitative, direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche o private;
d) promuovere ed organizzare la raccolta del sangue e degli organi;
e) promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
f) organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell’ambiente anche attraverso le attività di prevenzione e antincendio boschivo;
g) promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo di interesse sociale, atte a favorire una migliore qualità della vita in tutti i suoi
aspetti, ivi compresi raduni, viaggi e manifestazioni;
h) organizzare la formazione dei volontari, dei soci e di tutti i cittadini in collaborazione anche con i progetti dell’Associazione Nazionale delle Pubbliche
Assistenze;
i) promuovere aiuti alle famiglie colpite da lutto mediante l’istituzione di un servizio di onoranze e /o trasporti funebri, con lo scopo anche di consentire loro il minor disagio economico possibile;
j) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio del bisogno emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
k) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine, del dolore e della povertà istituendo anche specifici servizi;
l) organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, diversamente abili e, comunque, in condizioni anche
temporanee di difficoltà, sia in proprio che in collaborazione o su mandato diretto degli enti pubblici preposti, o privati, anche organizzando e gestendo, direttamente o in collaborazione con soggetti pubblici e privati, centri diurni e residenziali e altre strutture con carattere animativo, culturale e del tempo
libero con finalità sociali;
m) divulgare la cultura del commercio equo e solidale adoperandosi per la sua organizzazione e diffusione;
n) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
o) organizzare i servizi di mutualità anche in ambito internazionale;
p) promuovere tutte le forme di cittadinanza attiva di tutti coloro che vivono anche temporaneamente all’interno del territorio della Repubblica, mediante il riconoscimento e l’esigibilità dei diritti ma anche con l’assunzione di responsabilità personali e collettive;
q) promuovere, sostenere e sviluppare tutte le forme di convivenza civile e di integrazione fra tutti gli uomini e donne di qualsiasi razza, nazionalità,
religione o condizione sociale;
r) promuovere, organizzare e realizzare attività di raccolta fondi anche in via continuativa e mediante la realizzazione di specifici punti di raccolta, da
destinarsi al finanziamento di tutte le attività di carattere umanitario, di promozione, di beneficenza e di sostegno ai bisogni non solo materiali di tutti
gli uomini e donne;
s) organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti a tutti i precedenti punti;
t) promuovere la cultura delle pari opportunità, attuando forme di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere, nonché organizzare e gestire, direttamente o in collaborazione con istituzioni pubbliche o soggetti privati, iniziative di sostegno concreto alle vittime e ai minori, ivi compresi servizi di accoglienza e di supporto alle vittime di violenza.
L’organizzazione, in ossequio agli scopi associativi sopra elencati, svolge altresì attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa , comprese le compravendite e le permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipula di mutui e la concessione di pegni o ipoteche, fideiussioni e altre malleverie.
Può assumere partecipazioni in altri enti.

ART. 5 – ADERENTI
Possono aderire all’organizzazione tutte le persone fisiche e le altre organizzazioni di volontariato che condividano le finalità dell’associazione e siano mosse da spirito di solidarietà.
È ammessa la partecipazione di altri enti del terzo settore o enti non profit che condividano, per Statuto, le finalità dell’associazione, ma in numero non
superiore al 50% delle organizzazioni di volontariato aderenti.
L’ammissione viene deliberata dal Consiglio Generale, che si pronuncia, motivando il solo rigetto, sulla domanda di ammissione scritta entro 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione; l’ammissione ad associato verrà annotata nell’apposito libro degli associati.
L’eventuale rifiuto della domanda può essere impugnato con ricorso motivato, da presentare entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, all’Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile. 
Gli aderenti si distinguono in:
a) associati sostenitori, ovvero tutti coloro che versano regolarmente, entro i termini e almeno per l’importo minimo fissato per ogni anno dal Consiglio Generale, la quota di adesione;
b) associati onorari, persone che si sono distinte per particolari prestazioni di carattere umanitario e solidaristico;
c) associati benemeriti, aderenti all’associazione che si sono distinti per spiccate benemerenze, acquisite in seno alle attività dell’associazione;
d) associati volontari, coloro che in modo personale, spontaneo e gratuito, si rendono disponibili ad operare per il conseguimento degli scopi statutari e
versano regolarmente, entro i termini e almeno per l’importo minimo fissato per ogni anno dal Consiglio Generale, la quota di adesione.
Coloro che si impegnano a prestare la propria opera gratuita e volontaria nell’espletamento dei compiti loro demandati dall’associazione non possono avere età inferiore ad anni 18 (diciotto); i minori di anni 18 che comunque non abbiano un’ età inferiore ai 16 anni vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso di chi ne esercita la potestà genitoriale.
Gli associati di cui ai punti “b” e “c” non sono tenuti al pagamento delle quote di adesione.

ART. 6 – DIRITTI DEGLI ADERENTI
Gli aderenti all’associazione hanno diritto all’elettorato attivo e passivo relativamente agli organi.
Hanno il diritto di controllo e di informazione stabilito dalle leggi, dallo statuto e da eventuali regolamenti, ovvero di esaminare ed estrarre copia dei libri sociali, dei bilanci, dei rendiconti, delle relazioni, dei contratti e di ogni altro documento dell’Associazione, presso la sede della stessa e previa
richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio, che avrà tre mesi per evaderla.
Hanno diritto ad usufruire dei servizi agevolati previsti dal Consiglio Generale.

ART. 7 – DOVERI DEGLI ADERENTI
Gli aderenti, se tenuti, devono essere in regola con il versamento della quota di adesione nei modi e nei tempi previsti per quell’anno. La quota di adesione non è trasmissibile.
Devono condividere gli scopi e le finalità dell’associazione. Gli aderenti devono tenere un comportamento sociale e civile ineccepibile; le azioni da essi svolte per il raggiungimento degli scopi statutari devono essere animate da spirito di solidarietà ed attuate con correttezza e buona fede.

ART. 8 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO
8.1 La qualifica di associato viene a cessare per:
a) recesso, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Generale, ed ha effetto immediato;
b) esclusione, dovuta alla mancata osservanza degli obblighi e doveri statutari, oppure per gravi motivi che pregiudichino lo svolgimento normale dell’attività dell’Associazione, ovvero in ipotesi in cui l’associato tenga un comportamento lesivo dello spirito, dell’immagine o degli interessi dell’Associazione stessa. In tali ipotesi l’accertamento della condotta dell’associato spetta al Consiglio Generale che emette un provvedimento di esclusione, da comunicarsi senza indugio all’interessato, il quale potrà impugnarlo con ricorso da presentare entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, all’Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile/al Collegio dei Probiviri;
c) per decesso.
8.2 Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all’anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

ART. 9 – ORGANI
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Presidente ed i Vice Presidenti dell’associazione;
c) Il Consiglio Generale;
d) L’Assemblea dei Volontari;
e) l’Organo di Controllo;
f) il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, ad eccezione dei componenti dell’Organo di Controllo iscritti agli Albi professionali. È fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentante dagli amministratori per l’attività prestata, nel limite massimo stabilito annualmente

ART. 10 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’assemblea degli associati è composta da tutti gli associati dell’associazione, che hanno diritto ad un solo voto.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione.
A titolo esemplificativo sono compiti dell’assemblea:
a) deliberare ed eleggere ogni quattro anni il rinnovo delle cariche associative, il Consiglio Generale e l’Organo di Controllo, attivando la procedura elettorale, ed avendo cura di stabilire preventivamente il numero dei componenti del Consiglio;
b) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, nonché quello sociale se dovuto per legge;
c) approvare la relazione di missione del Consiglio Generale;
d) approvare le modifiche dello statuto;
e) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
f) delibera lo scioglimento dell’associazione;
g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
h) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua valutazione.

ART. 11 – CONVOCAZIONE
L’assemblea dovrà essere convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e di quello sociale se dovuto per legge. In ipotesi del tutto eccezionali, e motivate, potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea sarà convocata tutte le volte che il Consiglio Generale lo riterrà necessario sia a scopo consultivo, sia per verifiche sull’attuazione dei programmi, che in occasione di importanti iniziative per lo sviluppo associativo.
L’assemblea dovrà essere convocata qualora ne faccia richiesta scritta almeno un decimo degli associati.
L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, e deve essere diffuso almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
La seconda convocazione può essere effettuata nello stesso giorno della prima trascorsa almeno un’ora della prima convocazione.
Partecipano all’assemblea gli associati in regola con il versamento delle quote associative.
Le riunioni dell’assemblea degli associati possono anche divenire pubbliche qualora all’ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo ed interesse generale. È tuttavia facoltà del Presidente dell’associazione consentire ai non associati di prendere parola.

ART. 12 – VALIDITA’ DELLE ASSEMBLEE
Le assemblee saranno valide in prima convocazione quando intervengano la maggioranza assoluta degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
La deliberazione di scioglimento dell’Associazione richiede la presenza di almeno tre quarti degli associati iscritti, in regola con i pagamenti delle quote
sociali.

ART. 13 – DELIBERAZIONI
Le deliberazioni si prendono per alzata di mano o per appello nominale.
L’appello nominale deve essere richiesto da almeno cinque associati.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione con la maggioranza degli intervenuti.
La deliberazione di modificazione dello statuto e’ valida se adottata con le modalità di cui agli articoli 12 e 13, purché siano presenti almeno 23 (ventitré)
associati.
La deliberazione di scioglimento è valida se adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Alle adunanze di assemblea non potranno trattarsi argomenti non posti all’ordine del giorno.

ART. 14 – VERBALIZZAZIONI
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea, nominato quale segretario della seduta, e sottoscritto dal Presidente. In caso di delibere riguardanti la modifica dello statuto il verbale dovrà essere redatto da un Notaio.

ART. 15 – CONSIGLIO GENERALE
Il Consiglio Generale è composto da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 15 (quindici) membri, tutti eletti dall’assemblea degli associati e scelti fra gli associati, di cui almeno 1/3 (un terzo) eventualmente scelti fra gli associati Volontari.
Il Consiglio Generale è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti, compreso il Presidente.
Il Consiglio Generale si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta scritta da inviare al Presidente mediante
lettera raccomandata, telegramma, fax o PEC, almeno un terzo dei membri, in tale ipotesi il Presidente deve indire il Consiglio Generale entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.
Le deliberazioni del Consiglio Generale sono assunte a maggioranza semplice, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 16 – DURATA E FUNZIONI
Il Consiglio Generale dura in carica quattro anni e può essere revocato dall’assemblea per giusta causa, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
I membri del Consiglio Generale sono rieleggibili.
Il Consiglio Generale può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione relativi all’associazione.
A titolo esemplificativo sono compiti del Consiglio Generale:
a) predisporre le proposte da presentare all’assemblea;
b) formulare il programma annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
c) predisporre la relazione di missione da presentare all’assemblea sull’attività svolta e nella quale documenta anche il carattere secondario e strumentale di alcune attività;
d) predisporre annualmente il bilancio preventivo, consuntivo e sociale;
e) proporre all’approvazione dell’assemblea il regolamento interno o le modifiche dello statuto;
f) eseguire i deliberati dell’assemblea;
g) adottare tutti i provvedimenti necessari all’associazione;
h) deliberare su contratti, convenzioni, accordi nel proseguimento degli obiettivi associativi;
i) deliberare l’accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
j) acquisire, vendere e permutare beni immobili, mobili e soggetti a registrazione e mobile; stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; concedere fideiussioni ed altre malleverie;
k) aderire ad organizzazioni di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;
l) nominare i responsabili dei singoli rami di attività (commissioni) che si ritengono necessari per il buon funzionamento dell’associazione;
m) assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di prestazione d’opera al fine del raggiungimento degli scopi statutari.
n) individuare, se lo ritiene necessario, il numero e le competenze delle commissioni di lavoro previste dal regolamento interno e nominarne il responsabile.
Il Consiglio Generale può delegare parte dei propri compiti a commissioni individuate per aree d’intervento e nominate dallo stesso Consiglio Generale. I
responsabili di commissione riferiranno direttamente al Consiglio Generale.
Il Consiglio Generale può rilasciare deleghe ad uno o più associati, preferendo i membri del Consiglio per il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l’attività dell’associazione, stabilendo con apposita delibera criteri, condizioni e limiti.
Il Consiglio Generale può proporre la costituzione di altri enti, istituzioni non profit ovvero deliberare la partecipazione a persone giuridiche di tale natura già esistenti, ivi comprese le cooperative sociali, allo scopo di finanziarne e favorire lo sviluppo delle attività, ove ne ravvisi l’utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell’Associazione; proporre altresì la costituzione o acquisizione di partecipazioni di società aventi ad oggetto anche l’esercizio di imprese strumentali, utili per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al presente statuto, da sottoporre, comunque, all’approvazione dell’assemblea degli associati.
Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale.

ART. 17 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI
Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l’assemblea degli aderenti per le elezioni del nuovo Consiglio Generale, e degli altri organi associativi collegiali.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Generale nella prima seduta convocata dal componente eletto più anziano d’età, a maggioranza assoluta di voti, e in seconda seduta, convocata come sopra, con la maggioranza dei presenti.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’associazione. Presiede e convoca l’assemblea e il Consiglio Generale, firmandone i relativi verbali.
Il Presidente attua le deliberazioni del Consiglio Generale e compie i conseguenti atti giuridici.
Il Presidente presiede e convoca l’Assemblea dei Volontari.
Il Presidente è coadiuvato da uno o più Vice Presidenti che sostituiscono il
Presidente nei casi di assenza o di impedimento di quest’ultimo. I Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Generale nella prima seduta convocata dal componente eletto più anziano d’età, a maggioranza assoluta dei voti, e in seconda seduta, convocata come sopra, con la maggioranza dei presenti.

ART. 18 – ASSEMBLEA DEI VOLONTARI
L’Assemblea dei Volontari gestisce ed organizza la vita associativa dei volontari
stessi.
L’Assemblea dei Volontari è un organo consultivo del quale si avvale il Consiglio Generale per deliberare sulle attività dell’associazione.
Fanno parte dell’assemblea dei volontari tutti gli associati che in modo personale, spontaneo e gratuito, si rendono disponibili ad operare per il
conseguimento degli scopi statutari, purché maggiorenni.
Il registro dei volontari è tenuto a cura del Consiglio Generale nell’apposito libro Volontari.
L’Assemblea dei Volontari è convocata dal Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario o se ne sia fatta richiesta da almeno 10 (dieci) volontari.
L’Assemblea dei Volontari è validamente costituita in prima convocazione quando interviene almeno la metà più uno dei volontari iscritti nel registro; in seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti. La seconda convocazione può essere effettuata nello stesso giorno della prima trascorsa almeno un’ ora dalla prima convocazione.
L’assemblea dei volontari delibera a maggioranza dei voti presenti, i voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
La discussione e le deliberazioni dell’assemblea dei volontari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea e sottoscritto dal Presidente e dai due volontari più anziani presenti alla seduta. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell’Associazione; ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
Il Volontario che per sei mesi, ingiustificatamente, non presta la propria attività per il conseguimento degli scopi dell’associazione, perde tale qualifica.

ART. 19 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Consiglio dei Probiviri, la cui eventuale elezione è decisa ed effettuata dall’Assemblea, dovrà essere composto da 3 (tre) membri. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’assemblea, il collegio dei probiviri elegge nel proprio seno il Presidente. I Probiviri devono essere persone autorevoli per prestigio e qualità morali.
Il compito del Collegio dei Probiviri è quello di intervenire in caso di controversie interne all’associazione o in occasione di episodi che possono turbare la vita associativa o offuscarne il suo nome. Con apposita relazione scritta richiamano organi o singoli associati ai loro doveri.
I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Gli eletti nel Collegio dei Probiviri possono continuare a svolgere la propria attività di volontari ma tale qualifica non è compatibile con ogni altra carica all’interno dell’Associazione.

ART. 20 – ORGANO DI CONTROLLO
L’Associazione deve dotarsi di un Organo di Controllo, monocratico o collegiale di tre membri effettivi, composto da almeno un iscritto agli Albi professionali previsti per legge.
L’Organo di Controllo è nominato e revocato dall’Assemblea fra più candidati; coloro che non risultano eletti integrano la graduatoria dei supplenti, ed al suo interno elegge un Presidente nella prima riunione.
In caso di mancanza o di dimissioni di un membro effettivo, subentra il supplente più anziano d’età.
Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l’Assemblea perché provveda all’integrazione del Collegio medesimo.
L’Organo di Controllo provvede al controllo generale dell’amministrazione e della contabilità, nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica inoltre il bilancio consuntivo predisposto dal Comitato Direttivo, redigendo una relazione da presentare all’Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.
Oltre alle funzioni di cui sopra ed a quelle attribuitegli dalla legge, l’Organo di Controllo svolge le funzioni qui di seguito elencate nell’ipotesi in cui
vengano raggiunti i parametri indicati dall’art. 30 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni:
a) il controllo generale dell’amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta
delle scritture contabili e lo stato di cassa della Associazione;
b) la verifica del conto consuntivo predisposto dal Consiglio Generale, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;
c) la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento
al decreto legislativo 231/2001, se applicato;
d) la vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;
e) il monitoraggio sulle osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
f) l’attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero.
L’Organo di Controllo svolge altresì la revisione legale dei conti nell’ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all’art. 31 del
D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, a condizione che tutti i suoi componenti siano iscritti all’Albo dei Revisori; in ipotesi contraria spetterà all’assemblea incaricare un Revisore Legale od una società di revisione.
Le funzioni di cui sopra vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengano superati.
L’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente se collegiale, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

ART. 21 – VACANZA DI COMPONENTI E DECADENZA DEGLI ORGANI
Qualora il Consiglio Generale, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione di un associato ritenuto meritevole di detto incarico, e fatta salva la ratifica da parte dell’assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.
Il Consiglio Generale decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell’assemblea.
La decadenza del Consiglio Generale comporta l’automatica decadenza di tutti gli altri organi collegiali elettivi.
Nel caso di decadenza dell’intero Consiglio, il Presidente dell’associazione provvede immediatamente alla convocazione dell’assemblea per la rielezione degli organi medesimi e gli amministratori decaduti rimangono in carica fino all’accettazione dei nuovi.
Ferme restando le dimissioni volontarie, sono cause di decadenza da ciascun organo associativo collegiale:
a) l’interdizione, l’inabilitazione, il fallimento, o la condanna a una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiari comunque l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
b) l’instaurazione nel corso del mandato, a qualunque titolo, di rapporti di lavoro, di collaborazione o patrimoniali in genere con l’Associazione;
c) la sospensione o l’esclusione dall’Associazione;
d) l’assenza a discrezione dell’Organo di appartenenza per tre volte consecutive dalle riunioni.
Nella ipotesi di cui alla lett. d) del comma che precede, le persone interessate dal provvedimento di decadenza possono chiedere di essere ascoltate a discolpa dal collegio cui appartengono. In caso di conflittualità la decisione è rimessa dall’interessato al Collegio dei Probiviri in occasione della sua prima riunione utile, e sempre all’Assemblea qualora il conflitto interessi un membro del Collegio dei Probiviri.

ART. 22 – LE RISORSE ECONOMICHE
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
a) rendite patrimoniali ;
b) quote sociali e contributi straordinari degli aderenti;
c) da contributi di privati;
d) da rimborsi derivanti da convenzioni;
e) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
f) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni, la cui accettazione sia approvata dal Consiglio Generale;
a) raccolta di fondi;
b) entrate derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali;
c) da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge.

ART. 23 – IL PATRIMONIO
I beni dell’associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.
I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione e sono ad essa intestati.
I beni immobili ed i beni registrati mobili sono elencati nell’inventario che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dai soci.
Il patrimonio della Associazione è destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale.

ART. 24 – CONTRIBUTI
I contributi degli associati sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita entro il mese di novembre di ogni anno dal Consiglio Generale.
I contributi straordinari elargiti dagli associati, possono essere stabiliti dall’assemblea dei soci che ne determina l’ammontare.

ART. 25 – IL BILANCIO
I bilanci consuntivi e preventivi sono elaborati dal Consiglio Generale.
I bilanci preventivi e consuntivi devono essere depositati presso la sede dell’associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della convocazione dell’assemblea.
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
I bilanci consuntivo e preventivo sono approvati dall’assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti, entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione non sia imposta dalla legge. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse.
Nell’ipotesi in cui l’Associazione abbia nell’esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di cui all’art. 14 D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, dovrà redigere, depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 26 – RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI
L’associazione coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà.
L’associazione partecipa e collabora con soggetti ed Enti Pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili e di solidarietà.

ART. 27 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con riferimento all’art.11 comma 6 e nei limiti dell’art.5 comma 3 del D. Leg.18 dicembre 1997 n. 472, l’Associazione si assume anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni o degli Enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che il Presidente del Consiglio Generale
dell’Associazione dovesse commettere nello svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti dei propri poteri.

ART. 28 SEZIONI DISTACCATE
a) L’Associazione, per il tramite del Consiglio Generale, può istituire delle sezioni distaccate sia in ogni località del territorio comunale sia al di fuori di
esso ove esistano le condizioni per il proficuo sviluppo delle sue attività e dei suoi scopi, sempre nel rispetto del principio di territorialità sancito da A.N.P.AS.
b) Le sezioni distaccate fanno parte integrante dell’Associazione, e vengono disciplinate nel loro funzionamento dal Consiglio Generale.
c) Spetterà al regolamento interno all’Associazione stabilire più dettagliatamente il funzionamento delle Sezioni ed i loro rapporti con la sede centrale.

ART. 29 – LIBRI SOCIALI
L’Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:
a) il registro dei volontari;
b) il libro degli associati, con l’indicazione della categoria cui appartengono;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Generale, dell’Organo di Controllo, se esistente, e di eventuali altri organi associativi.
I libri di cui alle lettere a); b) e c) del comma che precede, sono tenuti a cura del Consiglio Generale; mentre gli altri libri di cui sono tenuti a cura dell’organo associativo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, presso la sede associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Generale,
con diritto di estrarre copia o riprodurre, anche parzialmente, parti di essi.

ART. 30 – REGOLAMENTI
Nel regolamento interno sono previste le modalità di attuazione delle norme contenute nel presente statuto.
In relazione agli specifici settori di intervento dell’associazione, il Consiglio Generale può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.
Il Consiglio Generale può altresì approvare un regolamento elettorale che disciplini la procedura di rinnovo degli organi associativi.
I regolamenti tutti sono parte integrante dello statuto dell’Associazione.

ART. 31 CODICE ETICO
Nel Codice Etico sono previste le norme di comportamento per tutti gli associati.

ART. 32 – LAVORATORI DIPENDENTI OD AUTONOMI
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte.
Il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ovvero ad altro limite legislativamente previsto.

ART. 33 SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, ovvero fra professionisti di
comprovata esperienza.
I liquidatori curano la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni statutarie e di legge.

ART. 34 – DEVOLUZIONE DEI BENI PER SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE
In caso di scioglimento, deliberato come previsto dal presente Statuto, o cessazione dell’associazione il residuo patrimonio dell’associazione sarà
devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla
legge, ad altri enti del terzo settore.
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai regolamenti, le norme costituzionali ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico ed alle norme di legge vigenti in materia.


firmato:
Luca Tellini
Giacomo Pieraccini Notaio L.S.